Spesso mi capita di parlare con persone, titolari di società o privati, che scelgono di non recuperare le somme di denaro che qualcuno gli deve.
Quando cerco di capire perché scelgono di rinunciare a qualcosa che gli appartiene e che, spesso, è frutto di lavoro, le risposte che ottengo sono “è una procedura troppo lunga” o “non ne vale la pena” oppure, ancora, “mi costa di più di quello che devo recuperare”.

In realtà questi sono falsi luoghi comuni!

Il Codice Civile, all’art. 633 e seguenti, disciplina il procedimento di ingiunzione, più comunemente noto come decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo: il procedimento

Si tratta di un procedimento sommario (e per questo veloce!) nel quale il titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, deposita un ricorso presso il Tribunale oppure il Giudice di Pace ( a seconda del valore dell’importo da recuperare) e il giudice, senza sentire l’altra parte (inaudita altera parte) e basandosi soltanto sulla documentazione depositata dal ricorrente, emette un decreto (il decreto ingiuntivo appunto) con il quale ordina al debitore di pagare una somma oppure di consegnare una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata.

Oltre alla somma dovuta, il giudice ordina al debitore di pagare, altresì, gli interessi maturati e le spese legali.

In questo modo il creditore  viene ristorato di ogni spesa sostenuta.

La prova scritta

Affinché il ricorso venga accolto è necessario depositare le prove scritte del proprio credito, quali ad esempio polizze, scritture private, fatture ed estratti autentici delle scritture contabili, cambiali, assegni, atti ricevuti dal notaio o comunque qualunque documento, meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali) (Cass. n. 13429/2000; n. 4234/1983; n. 845/1971).

Le prove scritte allegate permettono al giudice di valutare se il decreto possa essere concesso immediatamente esecutivo o meno. Ma cosa significa?

Alcuni tecnicismi giuridici risultano complessi ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e l’opposizione

Con l’emissione del decreto ingiuntivo, normalmente, il giudice ordina al debitore di pagare la somma dovuta, gli interessi e le spese legali entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto stesso. Entro tale termine il debitore può proporre opposizione e così si apre un vero e proprio giudizio a cognizione piena.

Il giudice può autorizzare, tuttavia, su istanza del ricorrente e valutate le prove allegate, che il decreto ingiuntivo abbia efficacia provvisoria, ovvero che il pagamento di somme, interessi e spese legali avvenga immediatamente (e non entro quaranta giorni). In tal caso il debitore ha comunque la facoltà di presentare opposizione entro il termine di quaranta giorni.

In conclusione il decreto ingiuntivo si rivela uno strumento efficace in quanto rapido da ottenere e volto a far recuperare al creditore non solo la somma dovuta ma anche tutti i costi accessori sostenuti, come gli interessi e le spese legali versate al proprio avvocato per instaurare il procedimento appena citato.

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