Con il progressivo aumento delle coppie di fatto in Italia, la questione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio riveste un’importanza sempre maggiore. Oggi la legge garantisce ai figli nati da coppie conviventi gli stessi diritti dei figli nati da coppie sposate, ma il percorso procedurale per regolare l’affidamento presenta alcune specificità che è importante conoscere.
L’equiparazione tra figli matrimoniali e non matrimoniali
Il D.Lgs. 154/2013, attuativo della legge Bianca (L. 219/2012), ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio. Dal 2014, tutti i figli hanno gli stessi diritti nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano stati o meno coniugati.
Ne consegue che le norme sull’affidamento (artt. 337-bis ss. c.c.) si applicano integralmente anche alle coppie conviventi che si separano, con la stessa logica e gli stessi principi previsti per i coniugi.
Come si regola l’affidamento alla fine di una convivenza?
Quando una coppia convivente si separa e ha figli in comune, esistono due percorsi:
1. Accordo tra i genitori
I genitori possono raggiungere un accordo sull’affidamento, la collocazione prevalente e il mantenimento del figlio. Tale accordo deve essere recepito in un accordo di convivenza (se già in essere), oppure i genitori possono rivolgersi:
- Al Tribunale competente (con l’assistenza di un avvocato), depositando un ricorso congiunto.
- A un avvocato per la negoziazione assistita, procedura stragiudiziale per le coppie conviventi introdotta dal D.L. 132/2014.
2. Ricorso al giudice in caso di conflitto
In assenza di accordo, ciascun genitore può proporre ricorso al Tribunale competente, che provvederà a regolare l’affidamento, la collocazione del figlio, il regime di visita del genitore non collocatario e il contributo al mantenimento, esattamente come avviene in caso di separazione tra coniugi.
Il principio guida: l’interesse superiore del minore
Anche per le coppie conviventi, il criterio cardine è l’interesse superiore del minore (art. 337-ter c.c.). Il giudice valuta:
- La capacità genitoriale di ciascun genitore.
- Il legame affettivo tra il figlio e ciascun genitore.
- La distanza tra le residenze dei genitori.
- La disponibilità di ciascun genitore a favorire il rapporto del figlio con l’altro.
- Le preferenze del figlio, in relazione alla sua età e maturità.
Affidamento condiviso come regola
Così come per le coppie sposate, anche per le coppie conviventi l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale. Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo rimane eccezionale e presuppone la presenza di situazioni pregiudizievoli per il minore.
Il mantenimento del figlio nella coppia convivente
Il genitore non collocatario (o non affidatario) è tenuto al pagamento di un assegno periodico di mantenimento. I criteri per la quantificazione sono gli stessi applicati in caso di separazione: redditi e patrimonio di ciascun genitore, tenore di vita del figlio, tempi di frequentazione con ciascun genitore, spese ordinarie e straordinarie.
Il giudice può anche disporre il mantenimento in forma diretta (ciascun genitore copre i costi nelle rispettive giornate di frequentazione del figlio), piuttosto che attraverso il pagamento di un assegno all’altro genitore.
La Legge Cirinnà e le coppie dello stesso sesso
La L. 76/2016 (legge Cirinnà) ha esteso la disciplina delle unioni civili anche alle coppie dello stesso sesso. In caso di scioglimento dell’unione civile, le norme sull’affidamento dei figli si applicano integralmente, comprese quelle sull’interesse superiore del minore e sul diritto alla bigenitorialità.
Riconoscimento del figlio e responsabilità genitoriale
Un aspetto specifico delle coppie non sposate riguarda il riconoscimento del figlio. Entrambi i genitori devono aver riconosciuto il figlio per acquisire la responsabilità genitoriale. Se uno dei genitori non ha proceduto al riconoscimento, non ha titolo per agire in sede di affidamento. In questi casi è possibile promuovere un’azione di riconoscimento giudiziale della paternità/maternità.








