Affidamento dei Figli nelle Coppie Conviventi

Affidamento dei Figli nelle Coppie Conviventi

Con il progressivo aumento delle coppie di fatto in Italia, la questione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio riveste un’importanza sempre maggiore. Oggi la legge garantisce ai figli nati da coppie conviventi gli stessi diritti dei figli nati da coppie sposate, ma il percorso procedurale per regolare l’affidamento presenta alcune specificità che è importante conoscere.

L’equiparazione tra figli matrimoniali e non matrimoniali

Il D.Lgs. 154/2013, attuativo della legge Bianca (L. 219/2012), ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio. Dal 2014, tutti i figli hanno gli stessi diritti nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano stati o meno coniugati.

Ne consegue che le norme sull’affidamento (artt. 337-bis ss. c.c.) si applicano integralmente anche alle coppie conviventi che si separano, con la stessa logica e gli stessi principi previsti per i coniugi.

Come si regola l’affidamento alla fine di una convivenza?

Quando una coppia convivente si separa e ha figli in comune, esistono due percorsi:

1. Accordo tra i genitori

I genitori possono raggiungere un accordo sull’affidamento, la collocazione prevalente e il mantenimento del figlio. Tale accordo deve essere recepito in un accordo di convivenza (se già in essere), oppure i genitori possono rivolgersi:

  • Al Tribunale competente (con l’assistenza di un avvocato), depositando un ricorso congiunto.
  • A un avvocato per la negoziazione assistita, procedura stragiudiziale per le coppie conviventi introdotta dal D.L. 132/2014.

2. Ricorso al giudice in caso di conflitto

In assenza di accordo, ciascun genitore può proporre ricorso al Tribunale competente, che provvederà a regolare l’affidamento, la collocazione del figlio, il regime di visita del genitore non collocatario e il contributo al mantenimento, esattamente come avviene in caso di separazione tra coniugi.

Il principio guida: l’interesse superiore del minore

Anche per le coppie conviventi, il criterio cardine è l’interesse superiore del minore (art. 337-ter c.c.). Il giudice valuta:

  • La capacità genitoriale di ciascun genitore.
  • Il legame affettivo tra il figlio e ciascun genitore.
  • La distanza tra le residenze dei genitori.
  • La disponibilità di ciascun genitore a favorire il rapporto del figlio con l’altro.
  • Le preferenze del figlio, in relazione alla sua età e maturità.

Affidamento condiviso come regola

Così come per le coppie sposate, anche per le coppie conviventi l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale. Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo rimane eccezionale e presuppone la presenza di situazioni pregiudizievoli per il minore.

Il mantenimento del figlio nella coppia convivente

Il genitore non collocatario (o non affidatario) è tenuto al pagamento di un assegno periodico di mantenimento. I criteri per la quantificazione sono gli stessi applicati in caso di separazione: redditi e patrimonio di ciascun genitore, tenore di vita del figlio, tempi di frequentazione con ciascun genitore, spese ordinarie e straordinarie.

Il giudice può anche disporre il mantenimento in forma diretta (ciascun genitore copre i costi nelle rispettive giornate di frequentazione del figlio), piuttosto che attraverso il pagamento di un assegno all’altro genitore.

La Legge Cirinnà e le coppie dello stesso sesso

La L. 76/2016 (legge Cirinnà) ha esteso la disciplina delle unioni civili anche alle coppie dello stesso sesso. In caso di scioglimento dell’unione civile, le norme sull’affidamento dei figli si applicano integralmente, comprese quelle sull’interesse superiore del minore e sul diritto alla bigenitorialità.

Riconoscimento del figlio e responsabilità genitoriale

Un aspetto specifico delle coppie non sposate riguarda il riconoscimento del figlio. Entrambi i genitori devono aver riconosciuto il figlio per acquisire la responsabilità genitoriale. Se uno dei genitori non ha proceduto al riconoscimento, non ha titolo per agire in sede di affidamento. In questi casi è possibile promuovere un’azione di riconoscimento giudiziale della paternità/maternità.

Domande Frequenti

Una coppia convivente deve necessariamente rivolgersi al tribunale per regolare l'affidamento?
Non necessariamente. I genitori conviventi possono raggiungere un accordo stragiudiziale attraverso la negoziazione assistita da avvocati. Solo in caso di disaccordo è necessario adire il Tribunale.
I figli di coppie conviventi hanno gli stessi diritti dei figli di coppie sposate?
Sì, dal 2014 la legge non fa più distinzioni. Tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, hanno gli stessi diritti e gli stessi strumenti di tutela.
Un convivente può richiedere l'affidamento esclusivo?
Sì, alle stesse condizioni previste per i coniugi. Il giudice valuterà se sussistono circostanze tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del minore.
La convivente o il convivente che non è genitore biologico ha diritti sul figlio?
Il convivente non genitore biologico non ha di per sé diritti legali sul figlio del partner, salvo che abbia proceduto ad adozione (possibile in alcuni casi) o che il giudice riconosca rilevanza alla figura del genitore sociale nell'interesse del minore. Questo è un settore in evoluzione anche a livello legislativo.
Come si determina la residenza anagrafica del figlio in caso di separazione di conviventi?
La residenza anagrafica viene concordata tra i genitori o stabilita dal giudice, senza differenze rispetto al caso dei coniugi separati. Il figlio viene solitamente iscritto nella residenza del genitore collocatario.
Il convivente è tenuto al mantenimento del figlio anche senza provvedimento del giudice?
Sì. L'obbligo di mantenimento del figlio (art. 147 e 315-bis c.c.) è automatico e decorre dal momento della nascita, indipendentemente da qualsiasi provvedimento giudiziario. Il provvedimento del giudice serve a quantificarlo e a renderlo esecutivo.

Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia.